Regolamenti che interessano il Gas Novec 1230

Formula Chimica: FK-5-1-12
Nome Chimico: Perfluoro (2-Metill -3-Pentanone)
Nome commerciale registrato: NOVEC 1230

Regolamento (UE) 2024/573 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014

Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/625 Della Commissione del 28 marzo 2025 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda le apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione.


Chiarimenti in merito alla situazione normativa relativamente all’impatto ambientale e alle conseguenti ricadute sul piano pratico del gas FK-5-1-12.

Il gas FK-5-1-12 è stato distribuito con nome registrato Novec 1230 a partire dal 2010 fino al 2022, contenuto in hardware Siemens.
Dal 2022, la scadenza del brevetto di produzione registrato Novec 1230, ha comportato una ricertificazione del sistema Siemens con nome FK-5-1-12.
Questo gas ha avuto un grande sviluppo in quanto, grazie ai suoi parametri ambientali meno impattanti rispetto agli HFC, ha contribuito in maniera molto importante alla loro sostituzione sul mercato degli impianti di spegnimento a gas.

L’evoluzione normativa in materia di impatto ambientale ed una politica europea particolarmente attenta in questa materia, ha portato negli ultimi due anni, diversi cambiamenti che hanno visto la regolamentazione anche di sostanze chimiche con impatto ambientale minore degli HFC.

Tra queste sostanze chimiche è presente il gas FK-5-1-12, che viene regolamentato per due motivi:

  • Il primo è perché la sostanza è un PFAS.
  • Il secondo perché la sostanza è stata inserita nel nuovo Regolamento Europeo per i gas fluorurati ad effetto serra 573/2025.

I PFAS sono un gruppo di migliaia di composti chimici artificiali, noti per la loro persistenza nell’ambiente e la loro capacità di accumularsi negli organismi viventi.
Sono ampiamente utilizzati in numerosi prodotti industriali e di consumo, grazie alle loro proprietà idrorepellenti, oleorepellenti e termostabili.
Il documento che interessa il nostro settore è l’allegato XV restriction Report dell’Agenzia Europea per le sostanze chimiche ECHA European Chemicals Agency.
La ECHA ha il compito di analizzare tutti i composti PFAS, valutare il loro impatto ambientale e l’eventuale esistenza sul mercato di sostanze alternative che possano sostituire la sostanza PFAS.

In caso ci fosse sul mercato una sostanza non inquinante che può sostituire il composto PFAS, si avvierebbe una procedura di uscita dal mercato della sostanza PFAS in favore della sostanza non inquinate.
Nel caso contrario invece la sostanza PFAS rimarrebbe sul mercato per un tempo prestabilito di 13,5 anni (18 mesi di per l’eventuale stop della sostanza + 12 anni di permanenza).
Alla scadenza di tale periodo si avvierebbe una nuova indagine.
Nel caso del gas FK-5-1-12 abbiamo avuto questa seconda proposta in quanto le sostanze meno inquinanti, presenti sul marcato (gas inerti, acqua, CO2), non garantiscono i tempi di scarica rapidi dell’FK-5-1-12, e l’eventuale utilizzo di CO2 non garantirebbe la sicurezza delle persone e l’acqua ha dei limiti di utilizzo per alcune applicazioni.
La proposta dell’ECHA dovrebbe essere approvata dalla Commissione Europea entro il 2025.
Se la proposta venisse accettata senza modifiche il gas FK-5-1-12 avrebbe disponibilità sul mercato nel settore antincendio fino al 09/2036 per poi essere assoggettato ad un’ulteriore verifica da parte dell’ECHA.

Gli HFC sono gas fluorurati utilizzati principalmente come refrigeranti in sistemi di refrigerazione, pompe di calore, condizionamento d’aria. Essi trovano impiego anche in altri settori come quello antincendio in impianti fissi di estinzione a gas.
Gli HFC sono dannosi perché provocano l’effetto serra con il loro GWP molto alto. (Global Worming Potential).
L’FK-5-1-12 nonostante il suo GWP basso, 0,114 rispetto ad alcuni HFC che hanno 3500, 3200 ecc. è stato inserito nell’ultimo Regolamento Europeo 573/2025 in materia di gas fluorurati ad effetto serra. (pag. 2 di 67 punto 7 del Regolamento 573 allegato).
E’ importante però notare che l’FK-5-1-12 è stato inserito nell’allegato 3, pagina 53 di 67 ultima riga della sezione 1.

Per quanto riguarda le sostanze contenute nell’allegato 3, non ci sono particolari richieste rispetto alle aziende che operano nel settore antincendio.
Ci sono richieste in merito all’etichettatura, allo smaltimento ma non ci sono obblighi di registrazione dei sistemi, né denuncia nel portale F-gas.
All’interno del Regolamento Europeo 573 del febbraio 2024 ci sono le indicazioni per la formazione che ogni Stato membro dell’Unione deve implementare affinché il personale che opera con queste sostanze venga formato e certificato.

Il Regolamento che dava attuazione a queste modalità nel settore antincendio era il 304 che è stato sostituito dal nuovo Regolamento 625/2025 del 28/03/2025.

A pagina 1 del Regolamento 625 secondo punto, viene indicato che ci sono nuove sostanze prese in esame dal Regolamento 573 in materia di gas fluorurati ad effetto serra, per cui è necessario informare il personale e le aziende di questa nuova situazione.

A pagina 2 del Regolamento 625 articolo 1 lettera A abbiamo l’ambito di applicazione delle attività che richiedono la certificazione F-gas, riferite alle sostanze contenute nell’allegato I e II del Regolamento 573 con l’introduzione delle nuove sostanze alternative dove viene citato il perfluoro(2-metil-3-pentanone) che è l’FK-5-1-12.
Anche in questo caso però all’interno del Regolamento non troviamo altre situazioni dove vengono richieste particolari attività di controllo e registrazione per il gas FK-5-1-12 se non per la dismissione e l’etichettatura delle bombole per una questione di informazione da dare al personale certificato.

Il motivo principale è quello di mettere a conoscenza generale che la sostanza in questione è una sostanza chimica che ha comunque un impatto ambientale e, nei casi in cui è possibile, valutare nuove installazioni con gas naturali al suo posto.
L’articolo 1 del Regolamento 625/2025 lascia poco spazio ad interpretazioni relative alla necessità o meno della certificazione F-Gas per persone fisiche e aziende che trattano sistemi di estinzione a gas FK-5-1-12.
Non risultano però richieste di controllo delle perdite o registrazioni degli impianti esistenti né di nuova installazione.

Quanto evidenziato è frutto di lettura dei vari Regolamenti, che sono in continua evoluzione e spesso soggetti ad arbitraria interpretazione. Restano pertanto aperte successive letture e nuove indicazioni

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